Slittano al 21 luglio i versamenti per i contribuenti Isa e forfetari, con maggiorazione dello 0,4 % nuovo termine al 20 agosto
Il decreto legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 prevede una proroga dei termini di pagamento per alcune imposte, dal 30 giugno al 21 luglio 2025, per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Nuove scadenze
Entro il 21 luglio 2025, senza maggiorazioni.
Dal 22 luglio al 20 agosto 2025, con maggiorazione dello 0,4% per interessi.
A chi si applica la proroga
Vale per chi:
Svolge attività economiche per cui sono previsti gli ISA (art. 9-bis DL 50/2017).
Ha ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, come previsto dai decreti attuativi.
La proroga si applica anche a:
Chi adotta il regime forfetario (Legge 190/2014).
I cosiddetti “contribuenti minimi” (DL 98/2011).
Chi è escluso dagli ISA per altri motivi (es. inizio/chiusura attività, attività non regolare, reddito forfetario, ecc.).
Esclusi
Non rientrano nella proroga:
Chi svolge solo attività agricole e ha solo redditi agrari (artt. 32 e seguenti del TUIR).
Altri soggetti inclusi
La proroga si applica anche a:
Chi partecipa a società o enti che rientrano nei requisiti sopra indicati.
Chi deve dichiarare redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 TUIR).
Imposte coinvolte
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, tra cui:
Saldo 2024 e primo acconto 2025 di:
IRPEF e IRES
Addizionali IRPEF regionali e comunali
Cedolare secca
Imposta sostitutiva (forfetari e minimi)
Imposte su cripto-attività, IVIE e IVAFE
Imposte aggiuntive (es. “tassa etica”, società di comodo)
IRAP: saldo 2024 e primo acconto 2025.
IVA: in particolare quella versata per migliorare il profilo ISA.
Se il saldo IVA 2024 non è stato pagato entro il 17 marzo 2025, può essere versato entro il 21 luglio, con interessi dello 0,4% per mese (dal 17 marzo al 30 giugno).
Contributi INPS (artigiani, commercianti, professionisti): saldo 2024 e primo acconto 2025.
Diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle Imprese: stesso termine del primo acconto IRPEF.
Chi è escluso dalla proroga
Non si applica a soggetti IRES che hanno scadenze successive al 30 giugno 2025 perché:
Approvano il bilancio dopo il 31 maggio.
Hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).
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